Il Consiglio di Stato “ritiene indispensabile l’introduzione nella Legge cantonale sulla Chiesa cattolica di una norma che stabilisce l’obbligo di segnalazione” degli abusi compiuti dal clero. Cosi si apprende nel messaggio 8570 con cui il Governo prende posizione sull’iniziativa di Giuseppe Sergi e Matteo Pronzini del MPS che chiedevano la modifica dell’articolo 7 della suddetta Legge.
Il Governo invita quindi a dare parziale luce verde all’atto parlamentare presentato qualche settimana dopo l’arresto dell’ex cappellano del Collegio Papio, tuttora in carcere e in attesa di processo. “In uno Stato di diritto - si legge nelle conclusioni del messaggio - non è ammissibile che una categoria di persone (per esempio in questo caso religiosi) sia sottratta al perseguimento civile e/o sottoposta ad un ordinamento giuridico parallelo (ndr il diritto canonico), per reati perseguibili nell’ordinamento secolare”.
Questo viola, secondo il Consiglio di Stato, “l’uguaglianza di trattamento anche nell’ambito della procedura penale a cui soggiacciono tutti coloro che commettono un crimine o un delitto in Svizzera (art. 3 cpv. 1 CP) e coloro che si trovano in Svizzera e hanno commesso un reato all’estero i reati contro l’integrità sessuale menzionati all’articolo 5 CP”.
Le vittime di reati, prosegue il messaggio, devono essere tutelate in egual misura sia che abbiano subito abusi da laici sia da membri del clero. “Se così non fosse il principio dell’uguaglianza giuridica ancorato nell’articolo 8 Costituzione (art. 7 Cost. cant.), il principio della trasparenza nella procedura giudiziaria, la credibilità della sanzione, e di conseguenza la fiducia dei cittadini nel coerente, corretto, celere e efficace funzionamento della giustizia civile verrebbero meno”.
La modifica legislativa, che sarà sottoposta al Gran Consiglio, prevede che “l’Ordinario (il responsabile della Diocesi, ndr) è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale al più presto, ma al più tardi entro 30 giorni, ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio contro l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona incapace di discernimento a carico di un ecclesiastico, che constata o gli è segnalato”.
Di fatto questo obbligo, e il messaggio lo dice, è stato introdotto nel 2019 con un motu proprio da papa Francesco ed è successivamente stato confermato dalla Conferenza dei vescovi svizzeri nelle direttive sul trattamento degli abusi sessuali. Quindi si legge ancora nel messaggio “se il diritto secolare prevede un obbligo di segnalazione, i vertici della Chiesa sono tenuti a rispettarlo, collaborando attivamente con le autorità civili nella denuncia e nella repressione degli abusi». Di fatto però secondo il Governo visto che «la Chiesa non dispone di strumenti adeguati» per trattare «con competenza, diligenza e rigore» episodi simili); e tenendo conto che «le autorità civili devono necessariamente venirne a conoscenza affinché tali reati possano essere perseguiti secondo il nostro ordinamento», si rende «necessario un collegamento fra l’ordinamento giuridico canonico e quello civile». Ossia: occorre inserire tale obbligo nella relativa legge cantonale. Da qui l’obbligo di denuncia da parte dell’ordinario entro 30 giorni, nella forma che sopra abbiamo riportato. Ora tocca la Gran Consiglio esprimersi.
La modifica vale anche per la Chiesa evangelica riformata
La modifica, nelle intenzioni del Consiglio di Stato, si deve applicare anche alla Chiesa evangelica riformata, inserendo nella relativa legge (art.5a), un “obbligo di denuncia e di notifica”, per il presidente del Consiglio sinodale. La parola passa ora al Gran Consiglio.
fonte: rsi/red