Attualmente il Parlamento svizzero sta discutendo un divieto nazionale delle cosiddette “terapie di conversione”. Queste ultime indicano offerte, programmi o interventi volti a modificare o reprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere. Per tale ragione il 26 maggio 2026 la conferenza dei vescovi svizzeri (CVS) ha diffuso la seguente nota
Principi: dignità, protezione e non discriminazione
“Secondo la concezione cristiana dell’essere umano, il rispetto dell’integrità personale, in quanto immagine di Dio, costituisce un diritto. Tutti gli esseri umani - scrive la CVS - devono, pertanto, essere protetti dalla violenza, dalla pressione e dagli abusi. Chiunque si rivolga ad accompagnatori spirituali, a centri di consulenza o a strutture terapeutiche per questioni legate alla propria identità o al proprio stile di vita ha diritto al rispetto, alla riservatezza e alla libertà”.
I vescovi svizzeri riprendono Leone XIV, sottolineando come il Pontefice abbia ricordato che la missione della Chiesa è «offrire a tutti l’amore di Dio» e promuovere un’unità che non cancelli le differenze, ma rispetti la storia di ciascuno (omelia, 18 maggio 2025).
Posizione della CVS
Dal punto di vista della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), “ogni forma di terapia di conversione costituisce un'influenza mirata volta a indurre una persona a modificare o a reprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Ciò può avvenire, ad esempio, attraverso pressioni, accuse, minacce, isolamento, svalutazione o strumentalizzazione di una paura religiosa”.
Cosa non fa parte di questa categoria per la CVS
I vescovi scrivono che “non rientrano in questa categoria i colloqui e l’accompagnamento aperti e rispettosi, in cui le persone riflettono sulla propria situazione personale e prendono le loro decisioni in piena libertà. L’accompagnamento pastorale è legittimo quando preserva la dignità e la libertà della persona, ne tutela l’integrità personale e si astiene da ogni influenza indebita”.
La CVS prosegue scrivendo che “respinge categoricamente le terapie di conversione, che sono incompatibili con una missione pastorale fondata sull’accoglienza, la sincerità e la tutela della persona. In ambito religioso, tali pratiche possono costituire un abuso spirituale quando le persone vengono umiliate, minacciate o manipolate in nome di Dio”.
La CVS sostiene quindi “l’obiettivo di una regolamentazione uniforme a livello nazionale, come delineato nella mozione 22.3889: l’offerta, la mediazione e la promozione di terapie di conversione devono essere vietate e sanzionate, in particolare a tutela dei minori e delle persone vulnerabili”.
Tre punti fondamentali
Tre punti sono fondamentali secondo la CVS sono importanti per l’attuazione di tale regolamentazione: “in primo luogo, è necessaria una definizione chiara e precisa che comprenda le pratiche di “riconversione” in questione. In secondo luogo, è necessaria una delimitazione rigorosa affinché l’accompagnamento spirituale, la consulenza e la psicoterapia professionale, i cui esiti sono predeterminati, non vengano criminalizzate. In terzo luogo, le persone interessate devono poter accedere facilmente a sostegno, consulenza e vie di ricorso”.
Messaggi chiave
La CVS riassume in quattro punti quelli che ritiene essere i suoi messaggi chiave sul tema:
La CVS “respinge ogni forma di terapia di conversione. Le pratiche volte a modificare o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere o l’espressione di genere sono contrarie alla dignità della persona come immagine di Dio e possono causare danni considerevoli”.
La CVS sostiene una regolamentazione giuridica a livello svizzero che protegga efficacemente in particolare i minori e le persone vulnerabili e che abbia un effetto preventivo.
Un divieto deve essere concepito in modo tale da non comprendere la consulenza e l’accompagnamento pastorale aperti e rispettosi, né l’accompagnamento psicoterapeutico professionale.
L’accompagnamento pastorale non deve mai esercitare pressioni né umiliare le persone. Le terapie di conversione in ambito religioso possono costituire un abuso spirituale e sono incompatibili con l’accompagnamento pastorale cattolico.”