di Marc Ouellet*
Tra le decisioni audaci di papa Francesco vi è la nomina di laici e religiose a posizioni di autorità solitamente riservate a ministri ordinati, vescovi o cardinali, nei dicasteri della Curia romana. Il Papa ha giustificato questa innovazione con il principio sinodale che richiede una maggiore partecipazione dei fedeli alla comunione e alla missione della Chiesa. Questa iniziativa si scontra tuttavia con l’antica consuetudine di affidare le posizioni di autorità ai ministri ordinati. Questa consuetudine può certamente appoggiarsi sul Concilio Vaticano II, che ha definito la sacramentalità dell’episcopato (Lg 21). Da qui il disagio di fronte a una decisione papale che si rispetta ma che si considera forse provvisoria. Al punto che alcuni auspicano, all’alba del nuovo pontificato, che venga riaffermato lo stretto legame tra il ministero ordinato e la funzione di governo nella Chiesa.
Non si tratta ovviamente di mettere in discussione il decisivo progresso dottrinale del Concilio, che ha riconosciuto che l’episcopato era un grado proprio del sacramento dell’Ordine al quale erano necessariamente legate le funzioni di insegnare, santificare e governare (tria munera).
Ma ciò non significa che il sacramento dell’Ordine sia la fonte esclusiva di ogni governo nella Chiesa.
Riprendo qui molto brevemente la riflessione che questa decisione papale mi ha indotto a fare in occasione della pubblicazione della Costituzione Praedicate Evangelium sulla riforma della Curia romana. La giustificazione canonica che era stata esposta durante la presentazione di questa Costituzione non aveva ottenuto il consenso generale, perché sembrava risolvere in modo volontaristico o arbitrario una questione controversa da secoli, adottando una posizione di scuola che il Papa avrebbe assunto a scapito del dialogo preliminare tra teologi e canonisti.
Ho proposto una lettura teologica di questa decisione del Sommo Pontefice che va oltre il quadro delle posizioni canoniche controverse sull’origine e la distinzione tra il potere dell’Ordine e il potere della giurisdizione nella Chiesa. Essa è esposta nell’articolo che ho pubblicato il 21 luglio 2022 sull’Osservatore Romano, approfondita nella stessa linea nel mio libro Parola, Sacramento, Carisma. Chiesa sinodale, rischi, opportunità (Siena, Cantagalli, 2024). A seguito di questa riflessione, ho dedicato molte energie a meditare sul rapporto tra lo Spirito Santo e la Chiesa e più precisamente tra lo Spirito Santo, i sette sacramenti e la sacramentalità della Chiesa nel suo insieme. Gli specialisti riconoscono che la nostra teologia sacramentaria soffre di un deficit pneumatologico che va di pari passo con una visione cristologica unilaterale. Se è vero che i sette sacramenti sono atti di Cristo, essi sono anche atti della Chiesa risultanti dall’azione dello Spirito Santo. Quest’ultimo accompagna sempre gli atti sacramentali di Cristo risorto, per edificare la Chiesa Sacramento di cui parla il Concilio Ecumenico Vaticano II fin dal primo paragrafo della Costituzione dogmatica Lumen gentium. Inoltre, l’azione dello Spirito Santo va oltre i sacramenti e si manifesta liberamente nei carismi e nei ministeri che il Concilio ha fortunatamente rivalutato dopo secoli di diffidenza e sottosviluppo.
Questo orientamento conciliare presuppone quindi una rinnovata attenzione alla presenza e all’azione dello Spirito Santo al servizio della comunione e della missione della Chiesa. Riconosciamo tuttavia che siamo poco abituati a discernere la sua presenza e la sua azione, poiché abbiamo imparato a parlare della grazia in termini antropologici, senza nominare la Persona divina che configura gli effetti del mistero pasquale nelle anime e nelle strutture della Chiesa. Questa Persona divina è lo Spirito Santo che viene dal Padre per mediazione di Cristo risorto, un Dono-Comunione di cui la Chiesa è il frutto e il sacramento. Siamo ancora al lavoro per pensare la sacramentalità della Chiesa nel suo insieme, come comunione divino-umana che rende presente il mistero della comunione trinitaria. Questa comunione ci sembra difficile da definire e precisare nel suo contenuto. Eppure i sette sacramenti esistono proprio per articolare questa comunione ecclesiale affinché sia significativa e attraente, rendendo così la Chiesa più missionaria e rilevante nella società.
Il ruolo dello Spirito Santo e il ministero del governo della Chiesa
Questo riferimento allo Spirito Santo, artefice della comunione ecclesiale, è rilevante per il ministero del governo nella Chiesa? Non è sufficiente avere le promesse di Gesù ai suoi apostoli nel Vangelo, che garantiscono la loro autorità e danno loro la certezza della sua presenza permanente? Quale significato o efficacia supplementare apporta lo Spirito Santo alla sacramentalità della Chiesa? Il suo ruolo non si limita forse a quello di assistente del Cristo risorto, che rimane l’attore centrale di tutto l’ordine sacramentale? Ma allora come valorizzare il legame tra l’Eucaristia e la Chiesa, che è la chiave della comunione ecclesiale e il motore della sua espansione missionaria? Queste domande mostrano che esiste un campo di ricerca ancora inesplorato da approfondire per gettare ulteriore luce sul gesto profetico di Papa Francesco. Quest’ultimo discerne l’autorità dello Spirito Santo all’opera al di là del legame stabilito tra il ministero ordinato e il governo della Chiesa.
Non si tratta di sostituire un governo carismatico a un governo gerarchico. Tuttavia, secondo l’orientamento già inscritto nell’ordine canonico (can 129, §2), è necessario che i ministri ordinati possano contare su persone dotate di carismi, che siano riconosciute come tali e integrate senza riserve nell’apparato amministrativo, giuridico e pastorale della Curia romana. Non si tratta di affidare loro compiti propriamente sacramentali in senso cristologico, ma di integrare i loro carismi al servizio dello Spirito Santo che presiede alla comunione della Chiesa in tutte le sue espressioni.
Che i dicasteri dedicati alla comunicazione, al governo generale dello Stato del Vaticano, alla promozione dello sviluppo umano integrale, alla vita, alla famiglia e al laicato, alla promozione dei carismi religiosi o delle società di vita apostolica, siano diretti da persone competenti, laiche o religiose, con carisma riconosciuto dall’Autorità suprema, non sminuisce il valore del loro servizio a causa di una carenza del potere d’ordine. I carismi dello Spirito Santo hanno il loro peso di autorità nei campi in cui l’ordinazione sacramentale non è necessaria, dove può anche essere opportuno che la competenza sia di altro ordine; per esempio nella gestione delle risorse umane, nell’amministrazione della giustizia, nel discernimento culturale e politico, nell’amministrazione finanziaria, nel dialogo ecumenico. In tutti questi ambiti, citati a titolo esemplificativo, si può immaginare una collaborazione tra chierici, laici e religiosi in cui la posizione subordinata del ministro ordinato non sarebbe inopportuna né contestabile.
L’esempio degli ordini religiosi
L’esperienza storica della Chiesa dimostra che la tradizione dei grandi ordini religiosi e delle varie forme di vita consacrata o apostolica presuppone un governo interno al carisma, una volta che questo è stato riconosciuto e approvato ufficialmente dall’autorità gerarchica. Un cappellano di religiose, ad esempio, non può arrogarsi il diritto di imporre le proprie opinioni alle persone responsabili della comunità che assiste. Il ministero pastorale non può sostituirsi all’autorità del carisma. Quando il Papa nomina una donna alla direzione di un dicastero, non delega la sua giurisdizione a un soggetto qualsiasi; affida a una persona riconosciuta competente a un certo livello di esperienza ecclesiale, in virtù di un carisma, una responsabilità superiore che rimane inquadrata e garantita dalla giurisdizione globale del Santo Padre sulla Curia romana.
L’approccio canonico non sembra incline a considerare lo Spirito Santo se non come garante globale dell’Istituzione, sembra privo dei mezzi per discernere i segni dello Spirito, le sue mozioni personali e comunitarie, i carismi particolari di cui dota i membri del Corpo di Cristo, in mancanza di una pneumatologia a cui è stato sostituito o un certo positivismo storico, o un parallelo sui generis con il diritto civile, come nel caso del codice del 1983 che ignora la parola carisma e ne parla solo in termini di patrimonio.
È necessario riprendere il dialogo tra canonisti e teologi alla luce della pneumatologia, affinché un “diritto della grazia” possa svilupparsi pacificamente fino alla libertà di integrare persone carismatiche, laiche o religiose, in posizioni di autorità nella curia romana e nelle amministrazioni diocesane. Questo è già il caso in molti luoghi e non solo per motivi di carenza di clero.
Concessione provvisoria da rivedere o progresso ecclesiologico?
Non ho alcun dubbio sul fatto che il gesto di Papa Francesco sia promettente per il futuro, poiché inaugura un riconoscimento dell’autorità dei carismi da parte dell’autorità gerarchica, in conformità con gli orientamenti del Concilio che invita i pastori a «riconoscere in loro (i laici) i ministeri e i carismi, affinché tutti cooperino secondo le loro possibilità e con un solo cuore all’opera comune» (Lg 30, 33). Ciò contribuirà in particolare a ripristinare l’immagine dell’autorità pastorale, screditata dalla piaga del clericalismo, dallo spirito di casta, dalla salvaguardia dei privilegi, dall’ambizione di salire nella gerarchia, in breve, da una mentalità chiusa che concepisce il servizio del governo in termini di potere e che è incapace di valorizzare i carismi secondo il loro grado di autorità. Perché, come afferma il Concilio, è necessario che tutti «“mediante la pratica di una carità sincera, cresciamo in ogni modo verso colui che è il capo, Cristo; da lui tutto il corpo, ben connesso e solidamente collegato, attraverso tutte le giunture di comunicazione, secondo l’attività proporzionata a ciascun membro, opera il suo accrescimento e si va edificando nella carità” (Ef 4, 15-16)» (Lg 30).
*Cardinale prefetto emerito del Dicastero per i Vescovi
fonte: vaticanmedia