Nel 2020 il Vaticano ha pubblicato un vademecum per affrontare gli abusi sui minori. Rivista e completata nel 2022, questa guida ha lo scopo di aiutare le persone a orientarsi nella "fitta foresta di norme e pratiche": ecco una rapida panoramica.
Se la lettura del rapporto sulla storia degli abusi sessuali in Svizzera, presentato il 12 settembre 2023, rivela che i vescovi erano negligenti, ignoranti o impotenti quando si trattava di affrontare i casi di abusi sessuali commessi da sacerdoti, negli ultimi anni la legislazione della Chiesa si è notevolmente evoluta in questo campo.
Il 16 luglio 2020, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato un vademecum con l'obiettivo di "accompagnare e guidare passo dopo passo chiunque debba cercare la verità" di fronte a un caso di abuso. Questo documento è stato aggiornato nel giugno 2022 per tenere conto degli sviluppi del diritto penale e delle domande degli operatori del settore.
Il testo non è prescrittivo, ma è inteso come un manuale per vescovi, superiori religiosi, tribunali ecclesiastici, avvocati e responsabili dei consultori istituiti dalle conferenze episcopali.
Questo manuale di 17 pagine contiene 164 articoli e si basa sui principali testi pubblicati dai papi negli ultimi anni: il Motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001), il Motu proprio Vos estis lux mundi (2019) e il nuovo Libro VI del Codice di diritto canonico (2021). Il vademecum è uno strumento molto utile per affrontare questo complesso settore del diritto.
La novità del vademecum è che, per la prima volta, viene descritta in modo organizzato la procedura, dalla prima informazione su un possibile reato alla conclusione finale del caso, riunendo le norme esistenti e la prassi del dicastero.
Che cos'è l'abuso su un minore?
Il testo inizia chiarendo la questione dell'abuso sessuale di minori da parte di chierici. Tale reato comprende "relazioni sessuali consensuali e non, contatti fisici con intento sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, incitamento alla prostituzione, conversazioni e/o avances di natura sessuale, anche sui social network" (2). Sebbene l'età di un minore possa essere variata nel tempo, dal 2001 la legge della Chiesa considera minore qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni (3).
Casi di denuncia anonima
Il Vademecum fa riferimento a casi di denunce anonime relative a questi reati. Questo tipo di denuncia "non deve portare sistematicamente a considerare la segnalazione come falsa", anche se occorre prestare attenzione nell'esame di questo tipo di denuncia. L'obiettivo è quello di effettuare "una prima valutazione per verificare se vi siano elementi decisivi, oggettivi ed evidenti", (11) Se la segnalazione risulta non plausibile, il responsabile può non prendere ulteriori provvedimenti, avendo però cura di conservare la documentazione accompagnata da una nota che spieghi i motivi di questa decisione. (16)
Indagine preliminare
L'ordinario (vescovo o superiore religioso) è responsabile dell'indagine preliminare. L'inadempienza può essere punita dal diritto canonico (21). L'indagine preliminare non è un processo. Serve a raccogliere i dati necessari per stabilire una base di diritto e di fatto sufficiente a considerare verosimile l'accusa (33).
Il Vademecum indica anche le misure cautelari che possono essere imposte a un chierico. Non si tratta di sanzioni, ma di misure amministrative che possono essere imposte fin dall'inizio di un'indagine preliminare, al fine di tutelare la buona reputazione delle persone interessate e l'interesse pubblico (61). Il documento sottolinea inoltre che il semplice trasferimento di un sacerdote ad un altro ufficio, ad un altro distretto o ad un'altra casa religiosa non costituisce una soluzione soddisfacente.
Denuncia alla giustizia civile
Il documento esamina anche il rapporto tra la giustizia ecclesiastica e le autorità civili. A questo proposito, si afferma che "anche in assenza di un esplicito obbligo giuridico, l'autorità ecclesiastica presenterà una denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta lo riterrà indispensabile per proteggere sia la presunta vittima che altri minori dal pericolo di ulteriori atti criminali" (17).
Giustizia: necessaria ma non sufficiente
Nel caso di un processo penale a carico di un sacerdote accusato di abusi, l'intervento della persona che ha fatto la denuncia (la vittima, ndr) non è obbligatorio durante il processo, afferma il vademecum. Secondo il documento, infatti, questa persona ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell'accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento in poi, l'accusa è portata avanti dall'ordinario o da un suo delegato (114). Dopo una lunga discussione sullo svolgimento di un processo penale canonico contro un sacerdote accusato di abusi e sul diritto di appello, il Vademecum sottolinea che il decreto penale che chiude il processo in questione rimane un atto personale dell'ordinario o del suo delegato (123).
Il Vademecum è ben consapevole che non tutti hanno una conoscenza articolata del diritto canonico e del suo linguaggio formale, e pertanto chiede che nel decreto penale si evidenzi il ragionamento seguito, piuttosto che cercare di fornire una precisione terminologica nel dettaglio. Si può chiedere l'aiuto di persone competenti", si legge al n. 126.
Un sacerdote può chiedere di lasciare il sacerdozio
Infine, il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede sottolinea che quando un sacerdote è accusato di aver commesso abusi e riconosce questi fatti, ha il diritto di chiedere di essere dispensato da tutti i relativi obblighi dello stato clericale, compreso il celibato e, se del caso, dai voti religiosi, rivolgendo una richiesta al Papa (157).
Il Vaticano spera che il Vademecum aiuti tutti gli organismi ecclesiali a comprendere e rispettare meglio le esigenze di giustizia relative ai crimini di abuso sessuale "che rappresentano per tutta la Chiesa una ferita profonda e dolorosa che deve essere sanata". (cath.ch/imedia/mp/trad.catt.ch)