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Legge sulle Chiese e obbligo di denuncia degli abusi: approvato dal Gran Consiglio il testo rivisto

Il Consiglio di Stato ticinese ha trasmesso al Gran Consiglio, per la seconda lettura, le modifiche alla Legge sulla Chiesa cattolica (LCCatt) e alla Legge sulla Chiesa evangelica riformata, con l’obiettivo di rafforzare l’obbligo di denuncia dei reati contro l’integrità fisica, psichica e sessuale commessi da persone attive negli enti ecclesiastici. La revisione - si ricorda - nasce dalla necessità di chiarire alcuni punti emersi dopo la prima approvazione parlamentare del 17 novembre 2025, evitando ambiguità interpretative e garantendo un’applicazione coerente con il diritto federale. Il nuovo testo è stato approvato a larga maggioranza nella seduta del Gran Consiglio del 14 settembre 2026.

I principali punti rivisti nella seconda lettura

Il nuovo testo, elaborato da una delegazione della Commissione Costituzione e leggi insieme ai giuristi dell’Amministrazione cantonale, introduce un obbligo di denuncia più netto: l’Ordinario (per la Chiesa cattolica) e il presidente del Consiglio sinodale (per la Chiesa riformata) devono segnalare alle autorità penali ogni reato o sospetto di reato perseguibile d’ufficio entro 30 giorni. L’obbligo si estende non solo agli ecclesiastici, ma a tutte le persone che operano in enti e istituzioni sottoposte alla vigilanza ecclesiastica.

La norma distingue tre categorie di vittime: minorenni, maggiorenni incapaci di discernimento e maggiorenni capaci di discernimento in situazione di dipendenza. È proprio quest’ultimo caso ad aver richiesto un approfondimento: il Consiglio di Stato ha insistito affinché la denuncia sia possibile solo con il consenso espresso della vittima, in linea con la Legge federale sull’aiuto alle vittime (LAV). Se la persona non acconsente, l’autorità ecclesiastica deve comunque registrare la segnalazione e adottare misure interne di prevenzione.

Il procuratore pubblico, dal canto suo, dovrà notificare l’apertura di un procedimento penale entro tre mesi, salvo i casi “senza rilevanza per la funzione”, formula già presente in altre leggi cantonali e ora armonizzata anche nelle norme ecclesiastiche.

Il Consiglio di Stato sottolinea come il lavoro congiunto con la Commissione abbia permesso di raggiungere un testo condiviso su un tema delicato, che richiede equilibrio tra tutela delle vittime, autonomia decisionale e necessità di perseguire i reati. Le nuove disposizioni mirano a garantire maggiore chiarezza, coerenza legislativa e protezione delle persone vulnerabili.

Il vescovo Alain de Raemy, Amministratore apostolico della Diocesi di Lugano, si è detto più volte favorevole a questo obbligo di denuncia. Ad esempio, intervistato da catt.ch ad Agosto 2025 dopo la condanna di un sacerdote accusato di abusi sessuali, aveva sottolineato: “Se lo Stato ha l’obbligo di informare la Chiesa quando un membro del clero viene accusato, deve esserci anche l’obbligo da parte della Chiesa di denunciare un caso allo Stato. Si tratta di un aspetto previsto dal diritto canonico e che ora viene applicato alla legge cantonale sulla Chiesa”.

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