Mentre, in occasione dell'ordinazione senza mandato pontificio di quattro vescovi il 1º luglio 2026 a Ecône in Vallese, aveva proclamato con forza che «qualsiasi pena o censura inflitta per questo atto non avrebbe avuto alcun valore», la Fraternità Sacerdotale San Pio X (FSSPX) ha annunciato il 13 luglio di aver presentato a Roma un ricorso contro la propria scomunica.
La Fraternità dichiara che, «in risposta al decreto pubblicato il 2 luglio 2026 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, ha depositato l'11 luglio un ricorso preliminare presso lo stesso Dicastero, conformemente ai canoni 1734 e seguenti del Codice di diritto canonico».
Nonostante la sua esplicita disobbedienza all'ingiunzione del Papa, la FSSPX continua ad affermare di agire «in uno spirito di rispetto verso l'autorità ecclesiastica e di fedele attaccamento alla giustizia, alla verità e al bene della Chiesa». I tradizionalisti di mons. Lefebvre sembrano dunque voler prolungare il loro singolare rapporto con la Chiesa di Roma: con un piede fuori e uno dentro.
Richiesta di effetto sospensivo
Questa iniziativa, che costituisce il passaggio preliminare richiesto prima dell'eventuale presentazione di un ricorso gerarchico, ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del decreto, conformemente al canone 1353 del Codice di diritto canonico.
Con questo ricorso, «la Fraternità intende esercitare il diritto che la Chiesa riconosce a chiunque ritenga di essere stato leso da un atto amministrativo di chiederne la rettifica, in uno spirito di rispetto verso l'autorità ecclesiastica e di fedele attaccamento alla giustizia, alla verità e al bene della Chiesa».
Quanto vale il ricorso presentato dai lefebvriani contro la loro scomunica?
Intervistato da I.MEDIA, il canonista Pierre Chaffard-Luçon spiega che la procedura è legittima, ma che le pene della scomunica continuano a produrre effetti a causa della certezza dei fatti contestati.
Il ricorso preliminare presentato dai responsabili della FSSPX «è previsto dal diritto», afferma Chaffard-Luçon, ricordando che la Fraternità rivendica la propria appartenenza alla Chiesa cattolica. Infatti, il canone 1353 prevede, come sostiene la FSSPX, un effetto sospensivo che può legittimamente applicarsi al decreto del 2 luglio.
Tuttavia, il canonista francese osserva che in questo caso occorre distinguere tra il decreto e la pena dichiarata. Il decreto, infatti, è un atto dichiarativo di una pena latae sententiae (cioè una pena che si incorre automaticamente con il compimento stesso dell'atto).
«Dichiarando la pena della scomunica latae sententiae, il decreto del 2 luglio 2026 le ha conferito una forma di certezza giuridica. Ora, poiché il decreto è sospeso, è proprio questa certezza giuridica a essere oggetto del ricorso. Tuttavia, il ricorso non fa scomparire l'atto compiuto dalla Fraternità, cioè le ordinazioni episcopali senza mandato pontificio: nessuno può negare che esse abbiano avuto luogo, tanto più che la Fraternità ha dato ampia pubblicità a quella liturgia», sottolinea.
Nessun ricorso contro una pena latae sententiae
Il ricorso sospende dunque la certezza giuridica conferita dal decreto, ma non la realtà dei fatti contestati né le conseguenze canoniche che ne derivano.
Pierre Chaffard-Luçon richiama la giurisprudenza, secondo la quale «l'appello o il ricorso non hanno effetto sospensivo sull'obbligo di osservare gli effetti della pena latae sententiae già incorsa», e osserva che il Vaticano si pone «in continuità» con le condanne pronunciate nel 1988 dopo le prime ordinazioni episcopali celebrate da mons. Marcel Lefebvre.
«Alcuni potranno considerare questa iniziativa più come una strumentalizzazione del diritto canonico che come un autentico cammino di ricerca della verità», osserva il canonista. Tuttavia, egli precisa che non spetta a un canonista giudicare «il cuore e l'intenzione» dei membri della FSSPX e che «è quindi opportuno istruire pienamente il loro ricorso».
Affinché la procedura possa proseguire, la FSSPX dovrà però presentare formalmente un ricorso motivato, nel quale esponga in modo più dettagliato le ragioni della propria richiesta. A tal fine dispone di 30 giorni.
Fonte: I.MEDIA/traduzione e adattamento da cath.ch di catt.ch